Una delle misure più importanti attive a livello nazionale per le imprese riguarda il Piano Transizione 5.0. il quale, in complementarietà con il Piano Transizione 4.0, si inserisce nell’ambito della più ampia strategia aziendale finalizzata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese. Oltre questo primario obiettivo, lo scopo dell’intervento è incentivare gli investimenti privati in beni strumentali tecnologicamente avanzati, in attività di innovazione e riqualificazione delle competenze, attraverso anche la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili.
Tale misura ha previsto un credito di imposta che consente di ottenere un incentivo fino al 45% (63% in alcuni casi) per i progetti di innovazione che comportino una riduzione dei consumi energetici delle aziende.
Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, ad eccezione di alcune categorie elencate dettagliatamente.
L’agevolazione consiste in un credito di imposta di aliquota variabile a seconda della riduzione dei consumi ottenuta a livello di struttura produttiva o di processo, e va calcolato a “scaglioni”, come per il credito di imposta industria 4.0, considerando il singolo anno di investimento.
Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione di cui al comma 11, sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando il limite massimo.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco delle imprese beneficiarie entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Gli investimenti ammissibili riguardano i nuovi investimenti effettuati negli anni 2024 e 2025, in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B di industria 4.0, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3%, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, software, pannelli fotovoltaici ed impianti che possano creare un risparmio energetico, oltre che le spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi entro determinati limiti.
Per l’accesso al beneficio, le imprese presentano al Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), in via telematica, la documentazione di cui al comma 11 unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.
L’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b).
Il credito d’imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta industria 4.0, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica e ZLS. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, è esclusa la cumulabilità con le misure incentivanti le cui risorse finanziarie siano erogate alle imprese tramite bandi sia nazionali che regionali, finanziati o cofinanziati con:
- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
- Fondo sociale europeo + (FSE)
- Fondo per la transizione giusta (JTF)
- Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
- Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
Una importante opportunità per le imprese che ovviamente richiede l’ausilio di professionisti qualificati, specializzati e specificamente abilitati al rilascio delle certificazioni.